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autovelox non segnalato: multa nulla |
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martedì 22 giugno 2010 |
Giovanni D'Agata componente del “Dipartimento Tematico del Consumatore” di l'Italia dei Valori rende noto che "La Corte di Cassazione nella sentenza 15105 di oggi 22/06/2010 afferma che le multe per eccesso di velocità elevate dopo il 2007 se l’autovelox, gestito dagli agenti, non è stato segnalato preventivamente non sono valide; l’onere della prova incombe sull’amministrazione che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’infrazione per irrogare la sanzione.
Prima di quell’anno, invece, i verbali restano validi". Con questa chiarimento la Corte ha chiarito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. Nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. F, del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. Nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (CASS. 656/2010). Secondo D’Agata, “tale ennesima pronuncia in materia contribuisce a condannare l’odiosa prassi di alcuni comuni che usano a proprio piacimento gli autovelox e simili strumenti allo scopo di “fare cassa” e a discapito dell’effettiva necessità di sicurezza stradale”.
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